Il quadro normativo dei requisiti
I requisiti per l'accesso al regime forfettario sono disciplinati dai commi 54-89 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2014, come modificati dalle successive Leggi di Bilancio. Il regime non richiede un'opzione formale: il contribuente che possiede tutti i requisiti può semplicemente applicare il regime forfettario nella propria dichiarazione dei redditi. Analogamente, chi perde anche uno solo dei requisiti è obbligato a transitare al regime ordinario.
I requisiti si dividono in due categorie: condizioni positive (requisiti che devi avere) e cause di esclusione (condizioni che non devi avere). Devono essere verificati tutti contemporaneamente. Il mancato rispetto di uno solo di essi è sufficiente per l'esclusione.
Requisito 1 — Limite dei ricavi: 85.000€
Il requisito principale e più noto è il tetto massimo di ricavi o compensi percepiti nell'anno precedente: non devono aver superato gli 85.000 euro. Questo limite è stato innalzato da 65.000€ a 85.000€ dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022, art. 1, comma 54, lettera a) e confermato senza modifiche anche per il 2026.
Come si calcolano i ricavi ai fini del limite
Il calcolo dei ricavi segue il principio di cassa: conta il momento dell'incasso effettivo, non quello dell'emissione della fattura. Rientrano nel conteggio:
- Compensi per prestazioni professionali effettivamente incassati
- Corrispettivi per cessioni di beni
- Provvigioni e commissioni
- Rimborsi spese forfettari addebitati in fattura al committente
Non rientrano nel conteggio: plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive, indennità, contributi a fondo perduto ricevuti dallo Stato o dalla Regione (come confermato dalla Circolare AdE n. 9/E/2019).
Il ragguaglio ad anno per le nuove attività
Se apri la partita IVA durante l'anno, il limite di 85.000€ viene proporzionato ai giorni di attività. La formula è:
Esempi:
Apertura 1° gennaio (365 giorni): limite = 85.000€
Apertura 1° aprile (275 giorni): limite = 85.000 ÷ 365 × 275 = 64.041€
Apertura 1° luglio (184 giorni): limite = 85.000 ÷ 365 × 184 = 42.849€
Apertura 1° ottobre (92 giorni): limite = 85.000 ÷ 365 × 92 = 21.425€
Attività con più codici ATECO
Se eserciti più attività contemporaneamente con codici ATECO diversi, dal 1° gennaio 2020 (L. 160/2019) il limite si calcola sulla somma totale dei ricavi di tutte le attività. Non esiste più il limite separato per singola attività. Tuttavia, il coefficiente di redditività si applica distintamente ai ricavi di ciascuna attività.
Le due soglie di uscita: 85.000€ e 100.000€
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto un meccanismo a doppia soglia per l'uscita dal regime, confermato per il 2026:
| Ricavi nell'anno | Conseguenza | Decorrenza | Adempimenti |
|---|---|---|---|
| ≤ € 85.000 | Permanenza nel forfettario | — | Nessuno |
| € 85.001 – € 100.000 | Uscita dal forfettario | 1° gennaio anno successivo | Transizione al regime ordinario con tempo per organizzarsi |
| > € 100.000 | Uscita immediata | Dalla fattura che causa lo sforamento | Applicazione immediata di IVA e IRPEF ordinaria |
Focus sulla clausola dei 100.000€: come funziona in pratica
La clausola anti-elusione dei 100.000€ (art. 1, comma 71-bis, L. 190/2014) è particolarmente insidiosa. Ecco cosa succede concretamente se durante l'anno superi i 100.000€ di ricavi incassati:
- Dalla fattura che causa il superamento, devi emettere fattura con IVA (cessando l'applicazione del regime N2.2)
- Da quello stesso momento, il tuo reddito non è più calcolato con il coefficiente forfettario ma in modo analitico
- Devi iniziare a tenere le scritture contabili previste dal regime ordinario
- Devi versare l'IVA sulle operazioni successive
- La tua dichiarazione dei redditi sarà "mista": forfettaria per la parte fino al superamento, ordinaria per la parte successiva
Requisito 2 — Spese per il personale: max 20.000€
Le spese sostenute a titolo di lavoro dipendente e per collaboratori non possono superare i 20.000 euro lordi annui (art. 1, comma 54, lettera b). Nel computo rientrano:
- Retribuzioni lorde a dipendenti (tempo determinato e indeterminato)
- Compensi a collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.)
- Compensi per lavoro accessorio
- Utili spettanti ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro
- Compensi per prestazioni di lavoro ex D.Lgs. 81/2015
Non rientrano nel computo: compensi a professionisti con partita IVA (es. il commercialista, il consulente esterno), prestazioni occasionali ricevute sotto i 5.000€ annui, compensi a familiari non dipendenti.
Esempio pratico
Un artigiano forfettario assume un apprendista con retribuzione lorda annua di 16.000€ e paga un collaboratore occasionale 3.500€. Totale: 19.500€ → sotto la soglia, ok. Se l'anno successivo l'apprendista ha un aumento a 17.500€, il totale sale a 21.000€ → sopra la soglia, deve uscire dal forfettario.
Requisito 3 — Reddito da lavoro dipendente: max 35.000€
Se nell'anno precedente hai percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (inclusi i redditi da pensione), questi non devono superare i 35.000 euro lordi. Il reddito di riferimento è quello indicato nella CU (Certificazione Unica) dell'anno precedente, al punto 1 (redditi di lavoro dipendente e assimilati).
Questa soglia è stata innalzata da 30.000€ a 35.000€ dalla Legge di Bilancio 2024 e confermata per il 2026.
Eccezione: rapporto di lavoro cessato
Il limite di 35.000€ non si applica se il rapporto di lavoro dipendente è cessato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Questo significa che se ti licenzi o vieni licenziato, puoi aprire partita IVA forfettaria l'anno successivo indipendentemente da quanto guadagnavi come dipendente — purché rispetti gli altri requisiti.
Regola anti-abuso: l'ex datore di lavoro
Per evitare che le aziende trasformino dipendenti in "finti" professionisti forfettari (risparmiando contributi e TFR), la legge stabilisce che non puoi fatturare prevalentemente (più del 50% dei ricavi) al tuo attuale datore di lavoro o a soggetti direttamente o indirettamente riconducibili al tuo attuale o ex datore di lavoro degli ultimi due anni. Questa causa di esclusione (comma 57, lettera d-bis) è stata chiarita dalla Circolare AdE n. 10/E/2016.
Requisito 4 — Nessuna partecipazione in società di persone
Non puoi accedere o permanere nel forfettario se contemporaneamente partecipi a società di persone (SNC, SAS), ad associazioni professionali o a imprese familiari (art. 5 TUIR). Il divieto è assoluto: anche una quota minima ti esclude.
Partecipazioni in SRL: la regola del "controllo + riconducibilità"
Per le SRL la regola è più articolata. Sei escluso dal forfettario se contemporaneamente:
- Possiedi direttamente o indirettamente quote di controllo (maggioranza dei voti o influenza dominante) in una SRL
- E la SRL esercita un'attività economica direttamente o indirettamente riconducibile a quella che svolgi con la tua P.IVA
Se manca uno dei due requisiti (non hai il controllo, oppure l'attività della SRL è completamente diversa dalla tua), puoi restare nel forfettario.
| Situazione | Forfettario ammesso? | Motivazione |
|---|---|---|
| 60% di SRL che fa lo stesso lavoro | ❌ No | Controllo + attività riconducibile |
| 60% di SRL in settore diverso | ✅ Sì | Controllo ma attività non riconducibile |
| 10% di SRL che fa lo stesso lavoro | ✅ Sì | Attività riconducibile ma no controllo |
| 20% di SNC (qualsiasi settore) | ❌ No | Partecipazione in società di persone |
Altre cause di esclusione
Oltre ai requisiti principali, la legge prevede ulteriori cause di esclusione (comma 57):
- Regimi speciali IVA: chi applica regimi speciali IVA (editoria, agenzie viaggio, rottami, agricoltura speciale, beni usati, agriturismo) non può accedere al forfettario
- Non residenti: esclusi i non residenti in Italia, salvo i residenti in UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo
- Cessioni di immobili e mezzi di trasporto: chi effettua prevalentemente cessioni di fabbricati, terreni edificabili, o mezzi di trasporto nuovi è escluso
Verifica annuale dei requisiti: checklist operativa
Ogni anno, prima della dichiarazione dei redditi, devi verificare il rispetto di tutti i requisiti. Ecco una checklist operativa con le fonti di verifica:
| Requisito | Soglia 2026 | Dove verificare | Quando |
|---|---|---|---|
| Ricavi/compensi anno prec. | ≤ € 85.000 | Cassetto fiscale / contabilità | Gennaio |
| Spese per personale | ≤ € 20.000 lordi | Buste paga / compensi versati | Gennaio |
| Reddito dipendente/pensione | ≤ € 35.000 | CU (Certificazione Unica) | Marzo (arrivo CU) |
| Partecipazioni società persone | Nessuna | Visure camerali | Continuativa |
| Controllo SRL affine | No controllo + affinità | Visure camerali / statuti | Continuativa |
| Residenza fiscale | Italia / UE / SEE | Anagrafe tributaria | Annuale |
| Regimi speciali IVA | Non utilizzati | Dichiarazione IVA | Annuale |
Rientro nel forfettario dopo l'uscita
Se perdi i requisiti ed esci dal regime forfettario, puoi rientrarvi a partire dall'anno successivo a quello in cui torni a rispettare tutti i requisiti. Non esiste un "periodo di quarantena" pluriennale: basta un anno nel regime ordinario, poi puoi tornare al forfettario.
Unica eccezione: se l'uscita è avvenuta per opzione volontaria (hai scelto tu di passare all'ordinario pur avendo i requisiti), vale il vincolo triennale previsto dalla normativa generale sulle opzioni fiscali. In pratica, se scegli volontariamente l'ordinario, devi restarci almeno 3 anni.