Aggiornato alla Legge di Bilancio 2026 — Tutte le novità fiscali per i forfettari

Iscrizione al VIES: quando serve davvero al forfettario

Compri un software da un fornitore irlandese, fatturi una consulenza a un cliente tedesco: senza iscrizione al VIES entrambe le operazioni nascono storte. Vediamo quando l'archivio ti riguarda e quando no.

Avvertenza: queste informazioni sono di natura divulgativa e aggiornate alla normativa vigente. Non sostituiscono la consulenza personalizzata di un commercialista o di un consulente fiscale abilitato. Le aliquote, i limiti e gli obblighi possono variare con le leggi di bilancio annuali — verifica sempre sulle fonti ufficiali (Agenzia delle Entrate, INPS) prima di prendere decisioni.

Il VIES (VAT Information Exchange System) è l'archivio europeo dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie: se la tua partita IVA non vi compare, fornitori e clienti UE possono presumere che tu non sia un soggetto passivo (Reg. UE 282/2011, art. 18) e trattarti di conseguenza. Quando questo articolo uscì, nel novembre 2015, la novità era il D.Lgs. 175/2014 che aveva appena eliminato l'attesa di 30 giorni per l'autorizzazione: da allora l'iscrizione ha effetto immediato e i controlli avvengono a posteriori. Quella parte è ancora vera; tutto il contorno è cambiato.

Quando l'iscrizione è necessaria — e quando no

OperazioneVIES necessario?
Servizi resi a soggetti passivi UE (es. consulenza a un'azienda tedesca)
Servizi ricevuti da soggetti passivi UE (es. pubblicità Meta/Google, software in abbonamento)
Acquisti di beni da fornitori UE oltre 10.000€/anno (o per opzione)
Acquisti di beni da fornitori UE sotto 10.000€/annoNo — paghi l'IVA del Paese del fornitore
Cessioni di beni a imprese UE (B2B)No — per il forfettario sono operazioni interne
Vendite a distanza a privati UE (B2C)No — ma seguono regole proprie (soglia UE 10.000€, eventuale OSS): vedi guida e-commerce
Clienti e fornitori solo italianiNo

Il caso che sorprende: bastano gli abbonamenti esteri di lavoro — la pubblicità su Meta, un gestionale in cloud fatturato dall'Irlanda — per rientrare nei servizi ricevuti da soggetti UE. È l'ipotesi più comune in cui un forfettario scopre di dover essere iscritto al VIES.

Come ci si iscrive

Due momenti possibili. All'apertura della partita IVA: si compila il campo dedicato alle operazioni intracomunitarie del modello AA9/12. In un secondo momento: dall'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate (accesso con SPID, CIE o CNS), nella sezione dei servizi per l'inclusione nell'archivio VIES — oppure tramite il commercialista con delega. L'inclusione è immediata e gratuita, e si verifica interrogando lo stesso VIES sul sito della Commissione europea.

Se non sei iscritto

Il fornitore UE che interroga il VIES e non ti trova può trattarti come consumatore finale e addebitarti la sua IVA nazionale; specularmente, un cliente UE può rifiutare la tua fattura. Nessuna sanzione automatica, ma operazioni più care e contestazioni in vista. L'Agenzia può inoltre escludere d'ufficio dall'archivio le posizioni che non presentano elenchi Intrastat per quattro trimestri consecutivi — in quel caso basta richiedere di nuovo l'inclusione.

Per il trattamento IVA delle singole operazioni — integrazione delle fatture, codici TD17 e TD18, versamenti — c'è la guida alle operazioni intracomunitarie del forfettario.

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