Aggiornato alla Legge di Bilancio 2026 — Tutte le novità fiscali per i forfettari

Il committente non ti manda la Certificazione Unica? Per i forfettari non deve più farlo

Nel 2015 questo era un problema vero: senza CU rischiavi di non poterti scomputare le ritenute. Dieci anni dopo la risposta è ribaltata — per i forfettari quella certificazione non esiste più.

Avvertenza: queste informazioni sono di natura divulgativa e aggiornate alla normativa vigente. Non sostituiscono la consulenza personalizzata di un commercialista o di un consulente fiscale abilitato. Le aliquote, i limiti e gli obblighi possono variare con le leggi di bilancio annuali — verifica sempre sulle fonti ufficiali (Agenzia delle Entrate, INPS) prima di prendere decisioni.

L'esonero dal 2024

Il decreto «Adempimenti» (D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, art. 3) ha aggiunto il comma 6-septies all'art. 4 del DPR 322/1998: a partire dal periodo d'imposta 2024 i sostituti d'imposta non rilasciano più la Certificazione Unica per i compensi corrisposti a forfettari e contribuenti in regime di vantaggio. L'ultima CU che ti riguardava è stata quella trasmessa nel 2024, sui compensi 2023.

La ragione è pratica: da quando la fattura elettronica è obbligatoria anche per i forfettari (1° gennaio 2024), l'Agenzia delle Entrate ha già ogni compenso nei propri archivi tramite il Sistema di Interscambio. La CU duplicava un dato noto.

Perché al forfettario la CU serviva poco già prima

Il forfettario non subisce ritenuta d'acconto: consegna al committente la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 67, della L. 190/2014 e incassa il compenso lordo. Senza ritenute da scomputare, la CU era ormai un adempimento senza sostanza — tanto che molti commercialisti la definivano un residuo burocratico.

I due casi che restano

Ritenuta subita per errore. Se un committente distratto applica comunque la ritenuta del 20%, non resti a credito per sempre: la ritenuta si recupera nella dichiarazione dei redditi, scomputandola dall'imposta sostitutiva dovuta. Conserva fattura e documentazione bancaria del pagamento: la risoluzione 68/E/2009 ammette lo scomputo senza certificazione solo esibendole insieme, accompagnate in caso di controllo da una dichiarazione sostitutiva che le colleghi e attesti che non ci sono stati altri pagamenti.

Sei in regime ordinario (o stai per uscire dal forfettario): lì, per i compensi soggetti a ritenuta pagati da un sostituto d'imposta, ritenuta e CU esistono ancora. Se il sostituto non te la rilascia, la vecchia regola vale ancora: puoi provare le ritenute subite con documenti equivalenti — fatture ed estratti conto — senza perdere lo scomputo. Il principio è quello dell'art. 36-ter del DPR 600/1973 letto con la risoluzione 68/E/2009.

Su come l'uscita dal regime cambia questi adempimenti: quando e come si esce dal forfettario. Per il quadro generale della dichiarazione: la dichiarazione dei redditi del forfettario.

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