A cura della Redazione di forfettari.it · Contenuti basati su fonti ufficiali (Agenzia delle Entrate, INPS), citate in calce a ogni guida.
2015 vs 2026: la stessa vendita, due mondi
| Adempimento | Nel 2015 | Oggi |
|---|---|---|
| Vendita al banco | Scontrino o ricevuta fiscale cartacei | Documento commerciale da registratore telematico o procedura web AdE |
| Trasmissione corrispettivi | Nessuna (registro cartaceo) | Telematica automatica all'Agenzia delle Entrate |
| Fattura | Cartacea, senza IVA | Elettronica via SdI, obbligatoria per i forfettari dal 1° gennaio 2024 (salvo il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche) |
| Dicitura sul documento | Questione dibattuta (circ. 7/E/2008) | Natura N2.2 impostata nel tracciato XML |
Il punto di svolta è il D.Lgs. 127/2015: dal 1° gennaio 2020 chi effettua operazioni al minuto trasmette i corrispettivi in via telematica e rilascia al cliente il documento commerciale. Il regime forfettario non prevede alcun esonero: l'agevolazione riguarda l'IVA e le imposte, non gli strumenti di certificazione.
Le due strade per il documento commerciale
Il forfettario con vendite al banco sceglie tra il registratore telematico (RT), che memorizza e trasmette i corrispettivi in automatico, e la procedura gratuita «documento commerciale online» nell'area Fatture e Corrispettivi del portale AdE, adatta a chi emette pochi documenti. Chi lavora solo su fattura — la maggioranza dei professionisti forfettari — non ha bisogno di nessuno dei due.
E la marca da bollo?
Unica sopravvissuta del vecchio articolo: sulle fatture dei forfettari sopra 77,47€ resta dovuta l'imposta di bollo di 2€, oggi assolta in modo virtuale sulla fattura elettronica. Le regole complete sono nella guida alla marca da bollo.