Regime forfettario 2016 – Aliquota 5% per le startup

Secondo quanto previsto dalla bozza della legge di Stabilità 2016 vi saranno delle agevolazioni sia per le Startup nel Regime Forfettario 2016 sia per chi ha aperto partita iva nel Regime Forfettario 2015.

Il DDL di Stabilità 2016 prevede la riduzione dell’aliquota d’imposta dal 15% al 5% per i primi cinque anni, solo nell’ipotesi di inizio di una nuova attività.

Per i soggetti che al termine del quinquennio agevolato con tassazione al 5% possederanno ancora i requisiti richiesti dalla Legge 190/2014 (art. 1 commi da 54 a 89) potranno continuare ad avvalersi del regime di favore transitando attraverso la tassazione al 15%.

Dal 1 gennaio 2016 non vi sarà più la riduzione di 1/3 del reddito imponibile per i primi tre anni di attività.

Potranno avvalersi del regime di favore con tassazione al 5% anche coloro che hanno aperto partita Iva nel 2015 aderendo al regime di forfait (con tassazione al 15%) introdotto alla L. 190/2014.

In tale ultimo caso l’agevolazione risulta limitata però alle sole ultime quattro annualità del quinquennio agevolato, in quanto gli stessi hanno già beneficiato nel corso del 2015 della riduzione di un terzo del reddito imponibile; ciò significa che per questi soggetti l’aliquota ridotta al 5% può essere fruita dall’anno 2016 all’anno 2019 compreso.

Vediamo cosa si intende per nuova attività, per fruire di tale agevolazione nel Regime Forfettario 2016 è necessario rispettare i seguenti requisiti:

  • nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività oggetto di agevolazione, non deve essere stata esercitata un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività non deve rappresentare, in alcun modo, una mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, con l’esclusione dell’ipotesi del tirocinio professionale obbligatorio;
  • in caso di prosecuzione di un’attività di impresa svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi, realizzati nel periodo di imposta precedente a quello di riconoscimento del beneficio, non può essere superiore a quello fissato per la categoria economica.
2700 Total Views 1 Views Today