Regime forfettario 2016

Dal 1 gennaio 2016, l’unico regime fiscale agevolato per le persone fisiche che intraprendono un’attività di impresa o arte e professione è il regime forfettario 2016 così come riformulato dalla legge di stabilità 2016. Per aderire al regime agevolato è irrilevante l’età del contribuente e non è previsto alcun limite di durata.

Requisiti di accesso

Persone fisiche (ditte individuali, professionisti, imprese familiari) che:

– nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno non superiori a:

Attività

Codice ATECO

Limite ricavi

Coefficiente

Industrie alimentari e delle bevande

10-11

45mila

 40%

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

45 – (46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9

50mila

 40%

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande

47.81

40mila

 40%

Commercio ambulante di altri prodotti

47.82 – 47.89

30mila

 54%

Costruzioni e attività immobiliari

41 – 42 – 43 – 68

25mila

 86%

Intermediari del commercio

46.1

25mila

 62%

Servizi di alloggio e ristorazione

55 – 56

50mila

 40%

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione

64 – 65 – 66 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 85 – 86 – 87 – 88

30mila

 78%

Altre attività

01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – da 12 a 33 – 35/39 -49/53 – 58/63 – 77/82 – 84 – 90/99.

30mila

67%

– abbiano sostenuto spese per l’acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5.000 Euro lordi a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;

– abbiano sostenuto un costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non superiore a 20.000 Euro (i beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione, e per l’uso personale o familiare del contribuente concorrono al calcolo del limite di 20.000 € nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo per l’attività esercitata)Ai fini di tale limite non vanno considerati:

    • beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati;
    • beni di costo unitario non superiore a € 516,46.

nell’anno precedente non abbiano  percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti € 30.000.

Va evidenziato che:

− è stata eliminata la precedente previsione in base alla quale il reddito d’impresa / lavoro autonomo doveva risultare prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente / assimilato; − la condizione in esame era ricompresa tra i requisiti d’accesso al regime, mentre ora rientra tra le ipotesi di esclusione. La stessa, per espressa disposizione, continua a dover essere verificata nell’anno precedente;

− è confermata la regola in base alla quale la condizione in esame non va verificata nel caso in cui il rapporto di lavoro è cessato.  Un soggetto che ha cessato il rapporto di lavoro dipendente nel 2015, se nel 2016 intende adottare il regime forfetario non deve verificare la condizione in esame. Diversamente se il rapporto di lavoro è cessato nel 2016 sembrerebbe che, dal tenore letterale della disposizione, la condizione debba essere verificata. Sul punto è auspicabile un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.

Soggetti Esclusi

Il comma 57 stabilisce quali sono i contribuenti che, a prescindere dai requisiti di carattere economico, sono esclusi dal nuovo regime forfettario:

a) soggetti che si avvalgono di regimi speciali Iva;

b) soggetti che si avvalgono di altri regimi forfettari di determinazione del reddito;

c) soggetti non residenti ad eccezione di quelli residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea, oltre a Norvegia e Islanda, purché producano almeno il 75% dei redditi in Italia;

d) soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili;

e) soggetti che partecipano anche a società di persone o associazioni oppure a società a responsabilità limitata trasparenti.

Le cause di esclusione vanno accertate al momento di applicazione del regime e non nell’anno precedente.

In ogni caso, coerentemente con il passato, affinchè si possa accedere a questo regime è necessario che:

  1. il contribuente non abbia esercitato nei 3 anni precedenti attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  2. la nuova attività non rappresenti mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto qualsiasi forma, eccezion fatta per l’eventuale pratica obbligatoria per l’esercizio dell’arte o della professione;
  3. l’attività, sebbene rappresenti proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, non abbia rilevato ricavi/compensi, nel periodo d’imposta precedente, non superiori alle soglie di accesso previste per il regime forfettario.

NUOVO REGIME PREVIDENZIALE AGEVOLATO (OPZIONE)

I commi da 76 a 84, art. 1, Legge di Stabilità 2015, hanno introdotto una misura agevolata in ambito previdenziale, riservata ai soli contribuenti obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti.

I soli contribuenti esercenti attività d’impresa, se applicano il regime forfettario, possono usufruire di un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il minimale contributivo di cui all’articolo 1, comma 3, Legge n. 233/1990.

La Legge di Stabilità interviene ora sul comma 77 sostituendolo integralmente.

In virtù delle modifiche apportate si prevede che sul reddito forfettario determinato sulla base delle percentuali di redditività come modificate dallo stesso DDL la contribuzione dovuta ai fini previdenziali sia:

  • “ridotta del 35 per cento”.

A partire dal 2016, stando al tenore letterale della norma, pertanto i forfettari che volessero adottare il regime Inps agevolato:

torneranno a pagare i contributi previdenziali in corso d’anno alle normali scadenze trimestrali, nonché la relativa quota minima seppur ridotta del 35 per cento. Non essendo state apportate altre modifiche, è confermato anche che il regime contributivo in questione potrà essere attivato esclusivamente su opzione del contribuente.

Dovrà essere chiarito al riguardo se i soggetti che hanno optato nel corso del 2015 per la contribuzione ridotta, versione Stabilità 2015, siano automaticamente attratti dalle nuove modalità di versamento ovvero se si debba in qualche modo confermare l’opzione. Sul punto l’Inps dovrà, eventualmente, fornire istruzioni.

ADEMPIMENTI PER L’INGRESSO

Per accedere al regime forfettario non sono necessari adempimenti, è un regime naturale, vale il comportamento concludente.

Per coloro che aprono partita iva nel 2016 è necessario indicare, nel modello AA9 per l’inizio attività, il regime del quale ci si intende avvalere, cioè indicare il codice 2 (regime forfettario dei contribuenti esercenti atività d’impresa, arti o professioni).

Tuttavia, a prescindere dall’indicazione di inizio attività, così come per i soggetti che transitano nel regime dei forfettari nel 2016, ciò che rileva è il comportamento concludente, che si esplicita nell’emissione delle fatture senza iva e senza ritenuta di acconto e con la descrizione del regime di appartenenza.

CARATTERISTICHE

  • principio di cassa;
  • imposta sostitutiva del 15% sulla % stabilita (in base all’attività) dei ricavi/compensi;
  • non si considerano i costi;
  • non si applica l’iva sulle fatture di vendita;
  • non vi sono ritenute, né subite, né effettuate;
  • non si può detrarre l’iva sugli acquisti;
  • i contributi previdenziali sono l’unico onere deducibile;

CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE

Il calcolo del reddito imponibile nel nuovo regime dei minimi è disciplinato dal comma 64 della legge di stabilità.
Tale comma prevede che il reddito imponibile sia determinato non più come differenza tra ricavi e costi, ma sulla base di una percentuale prestabilita (
coefficiente di redditività), legata all’attività svolta.
Il comma 64 stabilisce inoltre che i 
contributi previdenziali, versati in base a precise disposizioni di legge, si possono dedurre dal reddito calcolato come sopra.
Tra i contributi deducibili rientrano anche quelli corrisposti per i collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, e quelli versati per i collaboratori non a carico, sempreché in quest’ultimo caso il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi.

IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 5% PER LE NUOVE ATTIVITA’

Il nuovo comma 65 stabilisce che, in caso di nuova attività, per il primo anno e i quattro anni successivi, l’aliquota applicata sia pari al 5 %.
NOTA: la normativa previgente (finanziaria 2015) stabiliva una riduzione dell’imponibile pari a 1/3 per i primi tre anni.
Il reddito determinato secondo il comma 64 è valido anche ai fini del riconoscimento delle detrazioni per i 
carichi di famiglia.

SEMPLIFICAZIONI

Il regime presenta, in sintesi, le seguenti caratteristiche, in parte riprese dal regime dei minimi:

• esonero dalla tenuta delle scritture contabili, sia ai fini IVA che reddituali;

• non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell’IVA sugli acquisti;

• esonero dalle liquidazioni / versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione annuale, dalla comunicazione clienti e fornitori e black-list;

• non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei ricavi / compensi;

• non assunzione della qualifica di sostituto d’imposta (il soggetto forfetario non opera ritenute alla fonte);

• esclusione dall’IRAP;

• esclusione dall’applicazione degli studi di settore / parametri;

• reddito determinato forfetariamente attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi / compensi percepiti, con conseguente irrilevanza dei costi / spese;

• introduzione, limitatamente alle imprese, di un regime agevolato anche ai fini previdenziali per opzione che prevede la contribuzione ridotta del 35%;

• applicazione al reddito conseguito di un’imposta sostitutiva del 15%, da liquidare con le consuete regole stabilite per il versamento dell’IRPEF.

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