REGIME FORFETTARIO: VALORE BENI STRUMENTALI DIFFERENZE CON IL REGIME DEI MINIMI

Uno dei requisiti per accedere al nuovo regime forfettario , introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, è rappresentato dal valore dei beni strumentali che, alla data di chiusura dell’esercizio, non deve superare la soglia di 20.000 euro. Analizziamo dunque come deve essere determinato il valore di tali beni ai fini della verifica della soglia di accesso e che cosa succede ai medesimi in caso di fuoriuscita dal regime.

Accesso e permanenza nel regime
Per la verifica del limite d’accesso e permanenza nel regime forfetario deve essere conteggiato il valore dei beni:
1. mobili nella misura del 100% ad eccezione dei beni:
• utilizzati promiscuamente, nella misura del 50%;
• soggetti a deducibilità limitata – quali autovetture, cellulari – indipendentemente dal loro esclusivo utilizzo nell’esercizio dell’attività, nella misura fissa del 50%;
2. immateriali, limitatamente a quelli che si caratterizzano per l’effettivo utilizzo nell’attività, quali software, brevetti, marchi;
3. in locazione finanziaria, sulla base del costo sostenuto dal concedente;
4. in locazione, noleggio e comodato, sulla base del valore normale (articolo 9 del L. 917/1986);
5. al lordo degli eventuali ammortamenti effettuati prima dell’entrata nel regime;
6. al netto dell’imposta sul valore aggiunto, anche se non è stato esercitato il diritto di detrazione.
Non rientrano invece i beni:
1. il cui costo sia pari o inferiore a 516,46 euro;
2. immobili, qualunque sia il titolo di possesso;
3. immateriali, limitatamente ad alcune tipologie quali avviamento o altri elementi immateriali, che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell’ambito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Le principali differenze con il precedente regime dei minimi riguardano:
• la verifica del valore dei beni al 31.12 dell’anno precedente: i beni venduti durante l’esercizio non concorrono alla determinazione del valore dei beni; vi rientrano invece i beni strumentali acquistati anche prima del triennio precedente;
• i beni concessi in comodato: rientrano nel calcolo del limite, pur non essendoci stato alcun pagamento di un corrispettivo;
• i beni immobili: non rilevano anche se posseduti tramite contratti di locazione o leasing; • i beni il cui costo sia pari o inferiore a 516,46 euro: non rilevano in alcun caso. La determinazione del valore dei beni così calcolata non rileva in alcun modo al fine degli studi di settore essendo i forfetari esclusi dalla loro applicazione.

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