FAI OPERAZIONI CON PAESI CEE? OBBLIGO ISCRIZIONE AL VIES

I soggetti passivi Iva che intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono chiedere apposita autorizzazione all’Agenzia delle Entrate, che in caso di esito positivo procederanno con l’iscrizione al VIES, cioè all’archivio informatico dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie. Fino a poco tempo fa era necessario attendere 30 giorni dalla richiesta per poter porre in essere operazioni intracomunitarie, per permettere all’Agenzia di effettuare gli opportuni controlli. Con il decreto semplificazioni (d.lgs. 174/2015) è stato eliminata questa sospensione: gli operatori pertanto possono effettuare operazioni intracomunitarie già a partire dal momento della richiesta. I controlli che finora venivano effettuati in via preventiva verranno, d’ora in poi, effettuati ex post, permettendo così all’operatore di realizzare fin da subito non solo operazioni interne ma anche operazioni intracomunitarie.

Come effettuare l’iscrizione al VIES

Per procedere con l’iscrizione al VIES vi sono due modalità diverse a seconda che il soggetto passivo Iva inizi l’attività e debba pertanto presentare la dichiarazione di inizio attività, o sia già attivo.

I soggetti che iniziano un’attività devono compilare il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli:

  • AA7 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
  • AA9 per le imprese individuali e i lavoratori autonomi.

I soggetti che sono già in attività devono utilizzare le apposite funzioni rese disponibili nei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente (se abilitati ad Entratel/Fisconline) ovvero tramite un intermediario abilitato. Questa modalità di iscrizione era stata annunciata con il comunicato stampa del 26.03.2014 (vedi a tal proposito lo speciale del 9.4.2014 “Al Vies è possibile iscriversi anche online”), e poi è stata confermata con il Provvedimento del 15.12.2014.

Non è più possibile chiedere l’iscrizione al VIES con la presentazione dell’apposita istanza ad un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate direttamente, a mezzo raccomandata o mediante PEC.

 

Qualsiasi sia la modalità adottata, l’opzione ha effetto immediato, a partire dal momento della richiesta della partita IVA ovvero della ricezione telematica della richiesta di iscrizione al VIES. L’avvenuta inclusione può essere riscontrata (e si consiglia agli operatori di effettuare tale verifica), a partire dalla stessa data, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate mediante i sistemi di interrogazione telematica delle partite IVA comunitarie.

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